1. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
1. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita di cui all'articolo 1 della presente legge nell'archivio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.